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Riforma dello Sport, approvato definitivamente in Consiglio dei Ministri il decreto correttivo

Tanto osteggiata, tanto temuta ma alla fine la Riforma dello Sport, iniziata nel 2019 sta poco a poco prendendo forma. La legge delega n. 89/19 che prevedeva l'entrata in vigore attraverso cinque decreti attuativi, è stata approvata ed entrerà in vigore per gradi come previsto. Ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, il decreto correttivo al decreto sul lavoro sportivo c.d. Spadafora (D.Lgs. 36/2021)

in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e salvo future proroghe, entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. Le novità maggiori si registrano sicuramente nel mondo dilettantistico che continua ad essere identificato, per differenza, come quello “non professionistico”. L’aspetto civilistico di maggior rilievo è previsto dall’articolo 1, in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, escludendo le società di persone e aggiungendo, all’elenco previsto, le cooperative e gli enti del terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore.

Con questi interventi il decreto correttivo rende perfettamente compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore.

La definizione del lavoratore sportivo e la disciplina dell’attività di lavoro sportivo è contenuta nell'articolo 13 che definisce lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. L'articolo 2 consente, la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente. Sono presunte come collaborazioni coordinate e continuative le prestazioni sportive che prevedono un impegno non superiore alle 18 ore settimanali di allenamento, al netto della prestazione agonistica; mentre scompare la figura degli amatori e la possibilità di riconoscere loro compensi. I volontari risultano essere coloro i quali non percepiscono compensi, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Il nuovo decreto cambia il regime fiscale, introducendo i tre scaglioni e le trattenute fiscali, previdenziali e assicurative.


Per approfondimenti:


S.Z.



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